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Misure Agro-Ambientali per la conservazione ed il conseguimento della densità ottimale della fauna selvatica - Riqualificazione delle risorse ambientali

Beneficiari: Proprietari e/o conduttori di fondi agricoli

Tipologia di Intervento:

  1. Campetti di riproduzione, rifugio e sverno della selvaggina, costituiti da seminativi (monocoltura) o da consociazioni agricole che comprendano almeno due delle seguenti specie: mais, sorgo, girasole, miglio, panico, soia, veccia cavolo da foraggio, favetta e colture similari, quali grano, orzo ed altri, a pieno rapporto da mantenersi in piedi con frutto sino al 31 Gennaio dell'anno seguente.  

  2. Mantenimento di stoppie alte di seminativi di cereali o similari, ad esclusione della risaia e la loro trinciatura, per lo sverno e l'alimentazione della fauna selvatica, da tenersi con altezza minima di 50 cm, fino al 31 Gennaio dell'anno seguente, determinando che per la coltura della soia sia mantenuta la paglia lungo le "andane".

  3. Riallagamenti di bacini incolti o creazione di bacini artificiali, idonei alla sosta, al rifugio, all'alimentazione, alla nidificazione della fauna selvatica. Tali superfici devono essere salvaguardate attraverso il mantenimento di adeguato livello idrico durante tutto l'anno, evitando l'immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere che possono compromettere l'esistenza delle comunità flora-faunistiche presenti o potenziali e attraverso il mantenimento di una fascia di rispetto circostante le sponde, larga almeno tre metri, rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva, sino al 31 Gennaio dell'anno seguente. Non sono ammessi a contributo i bacini in cui venga praticata l'acquacoltura.

  4. Creazione e/o mantenimento di superfici incolte con presenza di fasce arbustive ed arboree, formate da specie autoctone o comunque naturalizzate, con eventuale presenza di porzioni di terreno incolte, adibite al ricovero, nutrimento e sosta della fauna selvatica. Per quanto riguarda le specie arbustive ed arboree ammesse all'intervento, devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani, gli alberi da frutto e gli esemplari arborei ed arbustivi compresi nel raggio di 50 m dalle abitazioni e dai fabbricati aziendali di servizio.

  5. Creazione e/o mantenimento di porzioni di terreno incolte, in cui andranno effettuati eventuali sfalci solo dopo il 31 Luglio e con l'obbligo di dotare la macchina operatrice adibita allo sfalcio di apposite barre di involo e di mantenere una velocità di sfalcio atta a consentire l'allontanamento della fauna presente.

  6. Sfalcio delle colture da foraggio, quali medica e similari con macchina operatrice dotata di apposite barre di involo e di mantenere una velocità di sfalcio atta a consentire l'allontanamento della fauna presente. In alternativa alle barre d'involo può essere utilizzato un dispositivo per l'emissione di ultrasuoni appositamente predisposto per l'allontanamento della fauna. 

Il conduttore o proprietario è obbligato a rispettare le seguenti prescrizioni:

  • per quanto riguarda la specie arbustive presenti nelle siepi, le stesse devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presenti nei territori interessati, inoltre devono essere salvaguardate con il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbimento corrispondente almeno alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani, gli alberi da frutto e gli esemplari arborei ed arbustivi compresi nel raggio di 50 m dalle abitazioni e dai fabbricati aziendali di servizio;

  • nelle fasce dei suddetti elementi naturali è vietato l'uso di prodotti fitofarmaceutici (compresi i diserbanti) e di concimi chimici; l'eventuale sfalcio della vegetazione erbacea deve essere eseguito manualmente o meccanicamente dopo la seconda decade di luglio. Le eventuali operazione di gestione e manutenzione delle siepi, devono essere eseguite con potatura manuale o con barra falciante verticale e orizzontale con l'esclusione di attrezzi che provochino sfibrature.

Modalità per accedere ai contributi:
I proprietari o conduttori di fondi che intendono richiedere i contributi devono presentare personalmente o tramite le Associazioni di categoria, opportuna richiesta, sulla base delle modalità riportate sul bando annuale, all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, riportando dettagliatamente la localizzazione, l'estensione e la tipologia, corredata da una relazione tecnico-descrittiva degli interventi di valorizzazione ambientale prescelti.

Criteri istruttori delle richieste:
I criteri risultano fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire nelle aree di maggior pregio naturalistico e/o vocazione, destinate alla creazione di corridoi ecologici che favoriscono la continuità delle aree naturali attigue, come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione delle diverse Stazioni di Parco:

  1. "Zone B" di protezione generale e "Zone C" di protezione ambientale delle Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna "Volano-Mesola-Goro", "Valli di Comacchio", "Centro Storico di Comacchio" e "Campotto di Argenta";

  2. Aree contigue" AC" (Pre-Parco) immediatamente attigue o confinanti alle Zone "B" di protezione generale e "C" di protezione ambientale, con priorità per le aree ricadenti in all'interno dei siti Rete natura 2000.

Nonché in rapporto alla tipologia della "misura", avranno priorità: siepi, maceri, piantate, filari, zone boscate, riallagamenti; campetti di riproduzione, rifugio e sverno della selvaggina, costituiti da seminativi in consociazione che comprendano almeno due delle seguenti specie: mais, sorgo, girasole, miglio, panico, veccia, soia a pieno raccolto; campetti di riproduzione, rifugio e sverno della selvaggina costituiti da seminativi in monocoltura che possono essere realizzati con le seguenti specie: mais, sorgo, girasole, miglio, panico, veccia, soia, e cereali similari, quali grano e orzo a pieno raccolto; creazione e/o mantenimento di superfici incolte con presenza di fasce arbustive ed arboree, formate da specie autoctone o comunque naturalizzate, con eventuale presenza di porzioni di terreno incolte, adibite al ricovero, nutrimento e sosta della fauna selvatica; creazione e/o mantenimento di porzioni di terreno incolte, in cui andranno effettuati eventuali sfalci solo dopo il 31 Luglio e con l'obbligo di dotare la macchina operatrice adibita allo sfalcio di apposite barre di involo e di mantenere una velocità di sfalcio atta a consentire l'allontanamento della fauna presente; sfalcio delle colture da foraggio, quali medica e similari, con macchina operatrice dotata di apposite barre di involo, mantenendo una velocità di sfalcio atta a consentire l'allontanamento della fauna presente; mantenimento di stoppie alte di seminativi di cereali o similari, ad esclusione della risaia e la loro trinciatura, per lo sverno e l'alimentazione della fauna selvatica, da tenersi con altezza minima di 50 cm, fino al 31 Gennaio dell'anno seguente, determinando che per la coltura della soia sia mantenuta la paglia lungo le "andane".

  • PDF Determinazione n.155 del 19/05/2022 "Riproposizione delle Misure agro-ambientali per la conservazione ed il conseguimento della densità ottimale della fauna selvatica – Riqualificazione delle risorse ambientali per l'annualità 2022/2023"
  • PDF Allegato A) riportante le diverse tipologie di intervento e le modalità per accedere ai contributi
  • PDF Allegato B) modello da utilizzare per formalizzare le richieste per accedere ai contributi da parte di proprietari/conduttori di fondi rustici che intendono attuare le misure

(foto di: Archivio Parco Delta del Po Emilia-Romagna)

(foto di: Archivio Parco Delta del Po Emilia-Romagna)

(foto di: Archivio Parco Delta del Po Emilia-Romagna)
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